|
|
Data: 03/06/2021 11:00:00 - Autore: Francesco Giordano
Polizze assicurative e dovere informativo[Torna su] In materia di contratto di assicurazione, lassicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario ai sensi degli art. 1175, 1337 e 1375 c.c. di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, c.c. In caso di contestazione del cliente, che alleghi lomissione di specifiche informazioni, grava sullintermediario lonere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute.
La sentenza della Corte d'appello di TorinoPer la prima volta una Corte dAppello si pronuncia sul fallimento dei fondi collegati alle polizze Signature Bond Plus, confezionate da Hansard e collocate in Italia attraverso importanti intermediari assicurativi.La sentenza della corte dAppello di Torino n. 606 depositata il 1 giugno 2021 ha riformato la sentenza del tribunale di Asti che, in primo grado, non aveva accolto la domanda. La vicenda è stata seguita dallo scrivente avvocato e dallo studio Lexopera che assiste numerosi clienti vittime di polizze o prodotti finanziari rischiosi e inadatti. Onere della prova grava sull'intermediario[Torna su] Il collegio di Torino ha applicato i principi di diritto di consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamando in particolare Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, n. 23570. In tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui linvestitore proceda al compimento di unoperazione inadeguata, deve ritenersi assolto lobbligo informativo gravante sullintermediario ai sensi dellart. 29 del Reg.Consob n. 11522 del 1998 allorché questultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto allinvestitore uneffettiva spiegazione delle ragioni dellinadeguatezza e linvestitore ne abbia autorizzato lesecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi lomissione di specifiche informazioni, grava sullintermediario lonere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute. Legittimazione processuale[Torna su] Riguardo alla legittimazione processuale la sentenza stabilisce che lassicuratore è pienamente legittimato (come il proprio intermediario o promotore) a rispondere delle violazioni perché su si esso grava gli oneri di comportamento ai sensi degli art. 1175, 1337 e 1375 c.c. di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, c.c.
La consapevolezza del rischio non esclude la gravità dell'inadempimento[Torna su] Il giudice di appello osserva che non risultano illustrati i prodotti di investimento, e che la cliente abbia inteso correttamente quali fossero i rischi, né che sia stata fatta una corretta profilatura, e nulla ha provato riguardo al rispetto degli obblighi informativi che invece aveva lonere di osservare. Sul punto la Corte di Torino richiama la sentenza della Cassazione. n. 8333/2018 le valutazioni delladeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dellinadempimento degli obblighi informativi posti a carico dellintermediario finanziario sicché il fatto che linvestitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che lintermediario è tenuto a fornirgli. La sentenza di Torino costituisce un punto importante nella tutela dei diritti dei risparmiatori sulle polizze unit linked, anche perché interviene, come Giudice di Appello, ponendo dei principi che possono essere certamente condivisi nei numerosissimi giudizi analoghi attualmente pendenti presso svariati Tribunali e Corti d'Appello in Italia. Avv. Francesco Giordano Via Ferdinando Paoletti, 24 50134 - Firenze info@lexopera.it www.lexopera.it |
|