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Data: 07/07/2020 15:30:00 - Autore: Matteo Santini
Inosservanza obbligo di fedeltà coniugale[Torna su]
In materia di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In sostanza, la violazione ai doveri nascenti dal matrimonio deve essere la causa determinante la crisi coniugale. La valutazione del giudice di merito[Torna su]
Sarà quindi il Giudice di merito a dover accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Addebito separazione: il nesso di causa-effetto[Torna su]
Ai fini dell'addebito, quindi, la crisi dell'unione coniugale deve essere riconducibile secondo un nesso di causa-effetto all'infedeltà coniugale. Il concetto di fedeltà coniugale[Torna su]
Il concetto di fedeltà coniugale va comunque inteso in modo non restrittivo nel senso che può accadere che una relazione seppur non "consumata sotto un profilo sessuale" possa assumere connotati particolarmente intimi, tali da far ritenere il rapporto come incompatibile con gli obblighi di fedeltà (ma anche di assistenza morale) nascenti dal matrimonio. L'assiduità, l'estrinsecazione, l'intensità e la "pubblicità" di tali relazioni "extra - coniugali sono tutti elementi che debbono necessariamente essere presi in considerazione dal giudice di merito ai fini della pronunzia di addebito. Addebito della separazione: le conseguenze[Torna su]
Infatti, l'addebito della separazione non comporta un obbligo di risarcimento in capo al "coniuge colpevole" (l'effetto principale dell'addebito è la perdita del diritto al mantenimento). L'addebito della separazione, pur non essendone il presupposto necessario, può però aprire la strada ad una successiva causa risarcitoria per risarcimento dei danni endofamiliari. Ai fini della risarcibilità deve trattarsi di un danno a diritti costituzionalmente garantiti come il diritto alla salute. La causa non può essere proposta unitamente alla domanda di separazione ed il giudice adito per la richiesta di danni vendo familiari, dovrà procedere prima ad accertare l'eventuale responsabilità, poi a valutare se la violazione effettuata ha determinato una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ed infine ad accertare il grado e l'entità della lesione. |
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