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Data: 18/03/2019 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica si configura un duplice ciclo causale, che di recente la Corte di cassazione ha analizzato con la sentenza numero 5487/2019 (qui sotto allegata).
L'evento dannoso e l'impossibilità di adempiere[Torna su]
Il primo ciclo causale è relativo all'evento dannoso e il relativo onere della prova in giudizio grava sul creditore/danneggiato che agisce per il risarcimento. Il secondo ciclo causale, invece, riguarda l'impossibilità di adempiere ed è il debitore danneggiante a doverlo provare. La prova di danneggiato e danneggiante[Torna su]
Di conseguenza, colui che assume di essere stato danneggiato da un trattamento (od omesso trattamento) medico sanitario deve dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'insorgenza di una patologia o il suo aggravamento e la condotta del sanitario. Quest'ultimo asserito danneggiante deve invece dimostrare che la prestazione è stata resa impossibile da una causa imprevedibile e inevitabile. La causa incognita[Torna su]
Tale ripartizione dell'onere della prova determina anche quale è il soggetto che si fa carico della causa incognita. Questa, infatti, resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso e resta a carico del convenuto in merito alla possibilità di adempiere. Di conseguenza, se l'istruttoria condotta nel corso del giudizio lascia incertezze circa la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze negative con riferimento all'onere della prova restano in capo all'attore nel primo caso e del convenuto nel secondo caso. |
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