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Data: 02/03/2019 15:00:00 - Autore: Alessandra E. Di Marco
Avv. Alessandra E. Di Marco - Può capitare che il genitore obbligato non provveda a corrispondere il mantenimento per il figlio minore, statuito da una sentenza o comunque da un provvedimento giudiziale. L'art. 8 della legge divorzioA questo punto il genitore affidatario ha la facoltà o di procedere con un pignoramento presso terzi o di potere azionare la procedura ex art. 8, co. 3 L. 898/1970. Quest'ultimo infatti sancisce che la sentenza con cui è statuito il mantenimento costituisce titolo esecutivo anche nei confronti di terzi che risultino essere creditori a qualunque titolo del genitore obbligato ed inadempiente. Il procedimento prevede che previo avviso al genitore inadempiente di provvedere, e concessogli un termine di almeno trenta giorni, si potrà procedere direttamente con la notifica del titolo al terzo obbligato. Questo sarà tenuto a distrarre le somme statuite a titolo di mantenimento direttamente in favore del coniuge cui spettano. L'orientamento di merito nel caso di ex conviventiStante che i conviventi sono stati equiparati ex lege e per diritti che per doveri ai coniugi, secondo il Tribunale di Milano (decreto 24 aprile 2013 pres. est., G. Servetti) anche in questo caso può trovare applicazione l'art. 8 L. 898/1970 ovvero anche nel caso di ex conviventi il genitore onerato del mantenimento del figlio minore potrebbe vedersi sottrarre le somme dal proprio stipendio o da proprio crediti vantati nei confronti dei terzi, e queste potrebbero essere versate direttamente in favore del genitore collocatario. Al contrario, tuttavia, per molti altri tribunali italiani (cfr. Trib Mantova 18.2.2016; Trib. Bari n. 5506/2014), la disciplina ex art. 8 L. sul divorzio non può trovare applicazione diretta per gli ex conviventi, dovendosi invece azionare il procedimento ex art. 156 cod. civ., per mezzo del quale sarà il giudice a dovere disporre che il pagamento della somma statuita a titolo di mantenimento sia posta a carico di un terzo creditore del genitore obbligato ed inadempiente, onerando quest'ultimo di provvedere a trasferire la somma direttamente nei confronti dell'avente diritto. Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco alessandradimarco@virgilio.it 393-2974084
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