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Data: 02/03/2019 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli – Il termine acquiescenza, nel diritto, può assumere diversi significati, a seconda che ci si trovi nel campo del diritto civile, del diritto penale, del diritto amministrativo o del diritto tributario. Tutti sono connessi con il suo significato letterale, che è quello di condiscendenza e accettazione passiva. Indice:
Acquiescenza nel diritto civile[Torna su]
Nel diritto civile, l'acquiescenza è il comportamento processuale della parte soccombente in giudizio che manifesta la propria volontà di non impugnare la sentenza. Essa può essere espressa o tacita. Ad occuparsi di acquiescenza nell'ambito del rito civile è l'articolo 329 c.p.c. che esclude la proponibilità delle impugnazioni ammesse dalla legge in tutti quei casi in cui vi è un'acquiescenza risultante da atti che sono con esse incompatibili o dall'accettazione espressa della sentenza. L'articolo 329 precisa anche che l'impugnazione parziale determina "acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate". Acquiescenza nel diritto penale[Torna su]
Il codice di procedura penale, invece, si occupa di acquiescenza con riferimento alle impugnazioni del pubblico ministero. A rilevare, in particolare, è l'articolo 570, che dà al procuratore generale la possibilità di proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, salvo quanto previsto dal successivo articolo 593-bis, che stabilisce che il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare esclusivamente in caso di avocazione o se il procuratore della Repubblica ha prestato acquiescenza al provvedimento. Acquiescenza nel diritto amministrativo[Torna su]
Nel diritto amministrativo, l'acquiescenza è una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo. Essa coincide con il comportamento del privato che, espressamente o per fatti concludenti, si mostra d'accordo con l'azione della PA, ne riconosce la legittimità e si preclude così la possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo. Non è in ogni caso acquiescente il comportamento tenuto da chi, in ragione del carattere esecutorio di un provvedimento, dà a esso esecuzione. L'acquiescenza presuppone infatti l'esistenza giuridica dell'atto amministrativo cui si riferisce e l'attualità della lesione di chi la presta. Acquiescenza nel diritto tributario[Torna su]
Infine, nel diritto tributario, per acquiescenza si intende il comportamento del contribuente che decide di accettare un atto dell'amministrazione finanziaria, onde ottenere la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative riportate nell'avviso di accertamento ed evitare l'aumento automatico del 50% delle stesse in caso di recidiva. Essa è conveniente in tutti i casi in cui non vi siano grandi possibilità di difesa. |
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