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Data: 10/03/2018 15:15:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli L'articolo 2236 del codice civile stabilisce che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. Si tratta di una disposizione che, come giustamente rilevato dal Tribunale di Roma nella sentenza del 1° febbraio 2018 qui sotto allegata, con riferimento alla responsabilità medica deve oggi necessariamente essere interpretata alla luce di quanto stabilito dalla riforma Gelli di cui alla legge numero 24/2017. Art. 2236 c.c. e legge GelliProprio leggendo l'articolo 2236 sotto la luce della legge Gelli, deve quindi rilevarsi che non può ritenersi in colpa ("da intendersi grave e quindi giuridicamente significativa") il medico che, dinanzi a problemi tecnici di speciale difficoltà, si sia attenuto alle linee guida o, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, a prescindere da quali siano i risultati dell'intervento che abbia effettuato. Ciò in ragione degli articoli 5, 6 e 7 della legge 24, che hanno parametrato la sussistenza o l'intensità della colpa al rispetto o meno di linee guida e buone pratiche cliniche. Problemi di speciale difficoltàL'elenco dei problemi tecnici di particolare difficoltà è infinito e, per i giudici, ricomprende di certo anche il caso, come quello di specie, in cui la paziente sia stata già operata più volte e riveli condizioni ossee fragili e degradate. |
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