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Data: 31/08/2017 13:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli Gli avvocati non possono più sottrarsi dal redigere un preventivo scritto da mostrare ai propri clienti al momento del conferimento dell'incarico. La legge annuale sulla concorrenza e sul mercato numero 124/2017, infatti, ha modificato l'articolo 9 del decreto legge numero 1/2012, che da oggi è molto più stringente e prevede che la stima preliminare dei costi va fatta sempre e comunque, necessariamente per iscritto. Forma e oggetto del preventivoPiù in particolare, gli avvocati sono ora obbligatoriamente chiamati a rendere nota al cliente la misura del compenso in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, che continua a dover essere adeguato all'importanza dell'opera e che va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, compresi oneri, contributi e spese. Altre informazioni da fornire ai clientiAi clienti vanno poi rese obbligatoriamente, sempre in forma scritta o digitale, ulteriori informazioni, riguardanti in particolare (oltre agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico): - il grado di complessità dell'incarico, - la polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. L'articolo 1, comma 152, della legge sulla concorrenza obbliga poi gli avvocati a indicare ai clienti i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. Illecito disciplinareIl legislatore, tuttavia, non è intervenuto in alcun modo sulle conseguenze del mancato rispetto dei nuovi obblighi. Gli avvocati che non ottemperano, quindi, per ora commettono "solo" un illecito disciplinare. |
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