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Data: 15/02/2024 08:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
L'appello incidentale: termini di presentazione[Torna su]
L'appellato che intenda proporre appello incidentale, impugnando a sua volta la sentenza già impugnata dallappellante, deve provvedervi, in base alle regole contenute nellarticolo 343 c.p.c, modificato dalla riforma Cartabia. La norma stabilisce, nello specifico, che chi voglia proporre un appello incidentale sia tenuto a proporlo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno 20 giorni prima delludienza di comparizione indicata nellatto di appello o rispetto alludienza eventualmente fissata ai sensi dellarticolo 349 bis c.p.c. Questultima norma prevede infatti che il Presidente o il giudice istruttore possano differire la data della prima udienza fino al termine massimo di 45 giorni. (vai alla guida: "L'appello incidentale - guida legale con formula"). Decadenza: termine o forma"[Torna su]
Una precisazione sulla proposizione dellappello incidentale si rende necessaria a causa della formulazione letterale dell'articolo 343 c.p.c. Il primo comma dispone infatti che: Lappello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione ( ) Dalla lettera della norma potrebbe sembrare che la decadenza dalla proposizione dellappello incidentale derivi dalla mancata presentazione dello stesso nella comparsa di risposta. In realtà la decadenza dalla possibilità di presentare lappello incidentale si riferisce all'osservanza del termine entro il quale lo stesso deve essere presentato, non alla forma dell'atto utilizzato per proporre limpugnazione. Si decade quindi dalla proposizione dellappello incidentale se non lo si presenta nel termine di 20 giorni anteriori alludienza fissata nella citazione in appello o alludienza differita ai sensi dellart. 349 c.p.c comma 2. Forma dell'appello incidentale[Torna su]
Dai termini utilizzati dallart. 343 c.p.c appare però molto chiaro, che dal punto di vista formale, sia per il richiamo espresso del temine comparsa di risposta che per il rinvio operato dallart. 359 c.p.c alle norme che regolano il processo di primo grado, lappello incidentale si debba proporre nella forma della comparsa di risposta, come previsto per il giudizio di primo grado, ovviamente con gli opportuni adattamenti. Contenuto dell'atto di appello incidentale[Torna su]
Il contenuto dellappello incidentale pertanto è lo stesso della comparsa di risposta con cui il convenuto si costituisce nel giudizio di primo grado. In base allarticolo 167 c.p.c, dedicato alla comparsa di risposta, lappellante incidentale dovrà pertanto indicare tutte sue le difese, la sua posizione in modo chiaro e specifico sui fatti che lappellante principale ha posto a fondamento della sua domanda in appello, i propri dati anagrafici, il suo codice fiscale, i documenti che vuole offrire in comunicazione, nei limiti ovviamente di quanto è consentito in appello, e infine lesposizione delle sue conclusioni.
Lappellante in via incidentale dovrà prestare attenzione inoltre ai motivi dellappello, indicando in modo chiaro, sintetico e specifico quali capi della decisione intende impugnare, le singole censure alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice, quali norme ritiene violate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ultrattività del rito[Torna su]
Si precisa infine che la forma dell'appello incidentale, al pari della forma dell'appello principale, segue il principio dell'ultrattività del rito, in base al quale il giudizio dellimpugnazione deve essere introdotto seguendo il rito adottato nel primo grado di giudizio.
Per comprendere al meglio questo concetto si richiama quanto chiaramente ribadito dalla Cassazione nellordinanza n. 23712/2023: è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un dato rito, anche se errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme (Cass. n. 28519/2019 e 27848/2021); si tratta del principio della ultrattività del rito che risponde allesigenza di tutelare l'affidamento delle parti in base alla scelta delle regole processuali operata dal giudice (Cass. n. 12290/2011; Cass. n. 22738/2010; Cass. n. 9694/2010). |
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