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Data: 07/06/2016 16:30:00 - Autore: VV. AA.
Avv. Marco Capone - Con la delibera n. 209/2016 l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, ha approvato il c.d. TICO (Testo Integrato Conciliazione) che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas. A partire dal primo gennaio 2017, gli utenti finali dei detti servizi, nonché i "prosumer" (ovvero coloro che sono al contempo produttori e consumatori di energia elettrica), prima di proporre una domanda giudiziale nei confronti delle rispettive società fornitrici, dovranno preliminarmente e obbligatoriamente esperire un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia (leggi in merito: "Bollette: da gennaio conciliazione obbligatoria"). Il procedimentoAl fine di ottemperare a tale "condizione di procedibilità" (art. 3.1 del TICO), il suddetto Testo Integrato disciplina uno specifico procedimento di conciliazione. Quest'ultimo, si svolgerà a cura di una apposita articolazione dell'Autorità (c.d. Servizio Conciliazione) e non comporterà oneri per il consumatore. L'istanza introduttiva, non richiederà particolari formalità e, ad ulteriore valorizzazione della semplicità e della celerità della procedura, sarà possibile anche la presentazione della stessa per via telematica. L'utente non necessiterà nemmeno dell'assistenza di un avvocato o di una associazione di categoria, che resta comunque una facoltà dell'istante. La domanda introduttiva dovrà rispettare alcuni requisiti essenziali indicati dal TICO (artt. 6.7 e 7.1) in difetto dei quali il Servizio Conciliazione emetterà una declaratoria di inammissibilità della procedura e provvederà alla relativa archiviazione. Una volta attivato, il procedimento proseguirà esclusivamente per il tramite di strumenti telematici nel rispetto dei principi di imparzialità, terzietà, riservatezza delle informazioni, competenza del conciliatore e garanzia del diritto di difesa. I tempiIl tempo massimo entro cui la procedura dovrà essere definita, è fissato in novanta giorni dalla proposizione della domanda, prorogabile alla presenza di specifiche condizioni, per una sola volta e per ulteriori trenta giorni. In alternativa all'istituto innanzi descritto, l'utente potrà soddisfare la condizione di procedibilità, in presenza di appositi protocolli d'intesa, anche ricorrendo alla media conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010, nonché a quella espletata dalle C.C.I.A.A.. Ratio e criticitàIl TICO, nel dare attuazione alla legge istitutiva della Autorità (L. 481/1995), risponde alla più generale Avv. Marco Capone cmarc@hotmail.it |
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