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Data: 04/06/2016 12:30:00 - Autore: Avv. Isabella Vulcano
Avv. Isabella Vulcano - Alcune pratiche commerciali sono, da un punto di vista legale, definibili quali scorrette, ingannevoli o aggressive. L'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato è più volte intervenuta per reprimere condotte definibili quali pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive. In questa breve disamina si vogliono mettere in luce alcuni punti L'Italia è stato il primo Paese dell'Unione Europea a recepire la direttiva n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori nel mercato interno, approvando il d.lsg. n. 145/2007 (in merito alla pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese concorrenti) e il d.lgs. n. 146/2007 (in merito alla pubblicità ingannevole tra imprese e consumatori nel mercato interno), entrati in vigore il 21 settembre 2007. In particolare, il d.lgs. n. 146/2007 introduce il nuovo concetto di pratica commerciale sleale, ampliando quello di pubblicità ingannevole, riscrivendo in particolare gli artt. 18 – 27 del Codice del Consumo, già relativi alla sola pubblicità ingannevole. Pertanto, il campo di applicazione della nuova disciplina non prevede più solo i messaggi di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, ma investe qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. Ma in cosa consiste, concretamente, una pratica commerciale scorretta? Una pratica commerciale consiste in una qualsiasi "azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un bene o servizio ai consumatori" (art. 18, lett. d), d.lgs. n. 146/2007). In generale, una pratica commerciale è scorretta, ovvero illecita e vietata, se è "contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori" (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 146/2007). E' scorretta anche la pratica commerciale che, "riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza" (art. 21, comma 3, d.lgs. n. 146/2007), ovvero quella pratica che, "in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza" (art. 21, comma 4, E' interessante evidenziare che, al fine di rendere evidenti le pratiche commerciali scorrette e consentire al consumatore di difendersi, è prevista una lista nera di pratiche commerciali considerate sempre vietate, perché valutate ex lege ingannevoli o aggressive. In particolare, la nuova disciplina ha previsto un elenco di pratiche ingannevoli ed uno di pratiche aggressive "in sé e per sé", ossia considerate tali (ingannevoli o aggressive) a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore. Ad esempio, sono pratiche in ogni caso ingannevoli, tra le altre, quelle che consistono nell'asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato. Parimenti, sono in ogni caso aggressive, tra le altre, quelle pratiche consistenti nel creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto, ovvero l'effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza. La nuova disciplina prevede, inoltre, una serie di rimedi posti a tutela del consumatore nonché un inasprimento delle sanzioni amministrative rispetto a quelle precedentemente in vigore per la pubblicità ingannevole, con aumenti sia nella previsione del minimo edittale che nell'ammontare massimo (fino ad € 500.000 per infrazione). |
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