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Data: 02/03/2016 12:08:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli Se la clausola con la quale si prevede il rinnovo tacito di un contratto in assenza di disdetta non viene specificamente approvata, essa non può che reputarsi nulla in quanto vessatoria. A tal fine, non importa che essa non sia a carico solo del contraente che non l'abbia predisposta ma manifesti i suoi effetti su entrambe le parti del rapporto: tale circostanza, infatti, non è di per sé idonea ad emancipare la validità della clausola dalla necessaria e specifica approvazione scritta prevista dall'articolo 1341 del codice civile. Ad averlo chiarito è la sentenza numero 4047/2016, depositata dalla Corte di Cassazione il primo marzo (qui sotto allegata): chi propone l'adesione, infatti, valuta preventivamente i vantaggi e gli svantaggi che possono derivargli dall'accettazione della clausola e, quindi, si pone in una posizione che non può essere di certo paragonata a quella del contraente per adesione. Proprio sulla base di tali argomentazioni, nel caso di specie è stato accolto il primo motivo a sostegno del ricorso presentato da un noto artista italiano, che aveva citato in giudizio numerose case discografiche accusandole di aver utilizzato indebitamente i diritti di riproduzione e stampa delle sue opere cantautoriali. Per l'artista, infatti, contrariamente a quanto fatto, il giudice del merito avrebbe dovuto far discendere la nullità della clausola dalla sua natura vessatoria, anche a prescindere da ogni esame circa l'effettiva sussistenza, in concreto, di svantaggi per l'aderente. In relazione a tale motivo la sentenza impugnata va quindi cassata e la parola, anche per le spese, passa alla Corte di appello di Roma. |
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