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Data: 27/05/2015 09:20:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 10465 del 21 Maggio 2015. Il datore di lavoro e lavoratore sono corresponsabili in caso di infortunio sul lavoro di quest'ultimo, se è accertato che i dispositivi di protezione vengono regolarmente disattivati e il datore non ha predisposto alcun meccanismo di vigilanza atto ad impedire tale prassi. Nel caso di specie, dopo che la sua domanda è stata rigettata nei gradi di merito, propone ricorso il lavoratore dopo che la propria mano destra, durante i consueti lavori di pulizia dei macchinari, è rimasta schiacciata sotto un rullo di stampa, mentre tentava di recuperare uno straccio rimasto incastrato.
La Corte di merito ha stabilito le rispettive responsabilità dei due soggetti in maniera concorrente; riguardo all'onere della prova, compete al lavoratore l'allegazione dell'omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza ( ) necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa di una responsabilità oggettiva. A prescindere dalla circostanza che il datore di lavoro, non avrebbe, ad esempio, adibito specifico personale alla sorveglianza dei locali, è tuttavia innegabile che, agendo sui meccanismi di sicurezza, disattivandoli, il lavoratore si è posto egli stesso nella condizione di pericolo sfociata poi nell'infortunio. Il ricorso è rigettato. |
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