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Data: 24/10/2013 08:53:00 - Autore: Silvia Tommasin
Buona fede e correttezza contrattuale trovano ampia modalità d'espressione e sono valori in costante mutazione necessariamente legati ad un sentire che trascende le singole norme contrattuali arricchendosi di significato soprattutto quando comportamenti e scelte di una parte conducono l'altra in oggettiva situazione di sofferenza e svantaggio, mutando così l'iniziale equilibrio del rapporto originario.L'attualizzazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale è tale che la Corte di Cassazione con sentenza n. 23232/2013 condanna un istituto di credito a risarcire un'impresa di costruzioni cui aveva rifiutato il frazionamento del mutuo conducendola, per l'effetto, in stato di crisi. Il frazionamento del mutuo, nel permettere di scomporre l'importo a debito in ragione delle distinte unità abitative ovvero proprietà è una modalità che agevola e rende fluido il mercato immobiliare incontrando il favore degli acquirenti da un lato e dell'impresa costruttrice dall'altro sostanzialmente favorisce il mercato. Nel caso in sentenza, il mancato frazionamento del mutuo conduceva l'impresa costruttrice in situazione di oggettiva difficoltà, rendendole impossibile la vendita degli immobili e, conseguentemente, onorare i pagamenti nei tempi stabiliti. Buona fede e correttezza sono indiscutibilmente regole di condotta, altre e differenti dalle regole contrattuali espressamente previste dalle parti in rapporto ma provvedono ad integrarle e, come insegna la sentenza, a riportare equilibrio nel rapporto contrattuale ove la condotta - volontaria - di una parte si manifesti quale scorrettezza a danno dell'altra. La buona fede rappresenta sostanzialmente la misura, il metro di comportamento delle parti che nell'agire devono sempre rimanere entro i confini della corretta prassi commerciale tanto che un comportamento contrario alla buona fede può generare, quale scorrettezza, conseguenze risarcitorie: debitore e creditore debbono sempre operare con occhio di riguardo ai reciproci interessi e la Corte di Cassazione lo specifica richiamando espressamente la Carta costituzionale, art. 2, ovvero il dovere inderogabile di solidarietà.
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