|
|
Data: 09/08/2011 11:00:00 - Autore: Luisa Foti
In tema di reati fiscali, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30566, depositata il 2 agosto 2011 ha stabilito che deve essere esclusa la qualificazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (di cui all'articolo 2, comma 1 bis, della legge 638/83) come reato permanente: detta fattispecie ha infatti natura di reato omissivo istantaneo, in quanto si realizza nel momento in cui scade il termine per provvedere al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. La terza sezione civile ha infatti spiegato che sia la sentenza impugnata che gli stessi ricorrenti hanno erroneamente qualificato la violazione (
)come reato permanente, sia pure traendone conseguenze diverse in ordine alla cessazione della permanenza, mentre detta fattispecie ha natura di reato omissivo istantaneo (
) Deriva da tale qualificazione della fattispecie criminosa ha concluso la Corte - non solo l'applicabilità dell'indulto al reato continuato di cui alla contestazione, la cui consumazione è cessata il 16 marzo 2004 (
) ma altresì la estinzione per prescrizione della singole vicende unificate dal vincolo della continuazione.
|
|