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Data: 19/05/2005
Notizia inserita da: Cristina Matricardi

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Cassazione: processo civile e ammissione di documenti nuovi in appello

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 8203/2005), risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno stabilito che nell'ambito del processo civile, in sede di gravame, anche i documenti sottostanno al divieto di produzione di nuovi mezzi di prova. I Giudici hanno inoltre precisato che si reputa legittimo "l'esame, da parte del giudice di secondo grado, di documenti nuovi solo ove ci� sia indispensabile al fini del decidere ed allorch� la mancata produzione in primo grado dei documenti stessi non sia imputabile alla parte che intenda avvelersene cfr. Cassazione, 5133/01; Cassazione 15716/00 cui adde, nel medesimo ordine di idee, Cassazione, 2027/03 e Cassazione 9604/00 che, in tema di appello avverso le decisioni delle Commissioni tributaria di primo grado, hanno sostenuto che l'articolo 58, comma 2, del D.Lgs 546/92, fa salva la facolt� delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente della impossibilit� dell'interessato di esibirli in prima istanza per causa a lui non imputabile, e che hanno altresi evidenziato come questo requisito ala richiesto dall'articolo 345, comma 3, Cpc i ma non dal citato articolo 58)". Nella decisione i Giudici hanno precisato che "a sostegno della rigorosit� dell'indirizzo in esame. � stato evidenziato come non a caso il codice di rito non richiami, nella disciplina del giudizio d'appello, la disposizione dell'articolo 184 sulla facolt� del giudice di primo grado di concedere un ulteriore termine (dopo la costituzione delle parti) per la produzione dei documenti, atteso che l'esigenza di concentrare le attivit� assertive e probatorie nella fase Iniziale del procedimento (secondo lo spirito della riforma del 1990) si accentua in sede di impugnazione (cfr. Cassazione 6528/04 cit.)".


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