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Data: 14/04/2005
Notizia inserita da: Cristina Matricardi

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Cassazione: firma illeggibile del conferente la procura alla lite

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 4810/2005) hanno stabilito che l'illeggibilit� della firma del conferente, nella procura alla lite, ne determina l'invalidit�. In particolare i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "si deve affermare che l'illeggibilit� della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una societ� esattamente indicata con la sua denominazione, � irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o della certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese" e che "in assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualit� di legale rappresentante, si determina nullit� relativa, che la controparte pu� opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., facendo cos� carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosit� dell'atto iniziale, mediante chiara e non pi� rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidit� della procura ed inammissibilit� dell'atto cui accede". Con questa pronuncia le Sezioni Unite hanno definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in materia.


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