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Data: 05/08/2004
Notizia inserita da: Cristina Matricardi

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Cassazione: successione delle Regioni nei rapporti delle ex USL

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 8434 /2004) hanno stabilito che ai sensi dell'art. 6 L. 724/94, la successione delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, � caratterizzata da una procedura di liquidazione, affidata ad un'apposita gestione di stralcio, la quale � strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante e, individuata nell'ufficio responsabile della medesima unit� sanitaria locale cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettivit� dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed � rappresentata dal Direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste del Commissario Liquidatore. I Giudici del Palazzaccio hanno cos� precisato che, ai fini della giurisdizione della Corte dei Conti in tema di responsabilit� per danno erariale, nel regime anteriore alla disciplina introdotta dall'art. 1 comma 4 L. 20/94, e s.m. � da escludere che il danno sia stato subito da Amministrazione diversa da quella di appartenenza allorch� al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, causa di danno erariale nella specie derivante dalla responsabilit� del medico operante presso la struttura ospedaliera, abbia provveduto la gestione stralcio della soppressa USL, anzich� l'USL alla quale il medico apparteneva al momento della causazione del danno.


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