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Se il lavoratore fosse richiamato, anche solo per un'ora, a prestare attività lavorativa nella giornata di domenica, ad es. tra le 20:00 e le 21:00, alla luce dell'inderogabile consecutività del riposo settimanale, le 24 ore consecutive dovrebbero ricominciare ad essere contate dalle ore 21:00 della domenica. In questo caso, il riposo sett.le si concluderebbe alle 21:00 del lunedì.
Tuttavia, l'art. 9 c.2 del D.Lgs. n°66 consente specifiche deroghe al riposo sett.le, le quali secondo il MLPS (Circ. n°8) devono intendersi riferite a tutte le sue caratteristiche (pur con dubbi di compatibilitĂ con l'art. 36 c.3 della Costituzione, in ordine alla derogabilitĂ della consecutivitĂ , sulla qual cosa si č pronunciata, come detto, piů volte, la Corte Cost.)