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Con riferimento all'esempio precedente, pertanto, la media di un riposo di 24 ore consecutive ogni 7 gg., deve essere rispettata non solo tra il 9 e 22 mag., ma anche nei diversi archi temporali precedenti (tra l'8 ed il 21, tra il 7 ed il 20 mag.) e successivi (tra il 10 ed il 23, tra l'11 ed il 24, ecc.).
Qualora un CCL contenga una specifica clausola che accordi al lavoratore la fruizione del riposo sett.le rigidamente ogni sette giorni, il datore di lavoro sarĂ tenuto ad osservarla. Tuttavia, l'eventuale inosservanza di detta disposizione, produce effetti esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale tra il datore di lavoro ed il lavoratore, dovendosi ritenere irrilevante, sul piano dell'illiceitĂ amministrativa, la violazione di una regola contrattuale che si presenti come disciplina di maggior favore per il lavoratore, rispetto a quella stabilita dalla norma di legge. Solo in caso di trasgressione di quest'ultima, si concretizzerĂ , nello specifico, la violazione amministrativa (sanzionabile) in materia di riposo settimanale.