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PERIODICITA' DEL RIPOSO SETTIMANALE
PERIODICITA' DEL RIPOSO SETTIMANALE
Tale modifica normativa ha consentito di organizzare articolazioni dell'orario di lavoro che possano prevedere prestazioni lavorative anche per più di sei giorni consecutivi, purché vi siano due periodi di ventiquattro ore consecutive nell'arco temporale di massimo quattordici giorni.
ESEMPIO:
Si consideri il periodo tra lun. 9 mag. 2011 e dom. 22 mag. 2011. In tale periodo il lavoratore può essere stato tenuto a prestare attività tutti i giorni tra il 9 ed il 20 mag. e, dopo aver fruito del riposo giornaliero successivo alla prestazione del 20 mag., ha il diritto di riposare per 24 ore consecutive il 21 mag. e per altre 24 ore consecutive il 22 mag.
In questo esempio è rispettato tanto il il cumulo del riposo giornaliero con quello settimanale, quanto la cadenza sett.le del riposo di 24 ore consecutiva, calcolata come media in un periodo di 14 gg.