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La disciplina legale del riposo sett.le, contenuta nell'art. in questione, č stata oggetto di rivisitazione ad opera del D.L. 112/08, conv. con modificaz. in Legge n°133/08.
La disciplina legale del riposo sett.le, contenuta nell'art. in questione, č stata oggetto di rivisitazione ad opera del D.L. 112/08, conv. con modificaz. in Legge n°133/08.
Originariamente l''art. 9 riconosceva al lavoratore il diritto, ogni 7 gg, a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (11 ore). Pertanto, venivano riconfermate:
la periodicità settimanale [caratteristica ritenuta derogabile dalla Corte Cost. (Sent. n°101/75) solo in presenza di situazioni eccezionali];
durata di almeno 24 ore (inderogabile);
consecutività (ritenuta derogabile sia dalla Direttiva 2003/88/CE che dalla Circ. Min. n°8/2005, fermo restando il rispetto delle 24 ore di riposo);
normale coincidenza con la domenica (derogabile);
cumulo con il riposo giornaliero (ritenuto derogabile se inteso come “unione” delle 11 ore di riposo giornaliero con le 24 di riposo sett.le. La Corte Cost., infatti, ha stabilito esclusivamente la regola della non sovrapponibilità di un riposo con l'altro, ossia della non “inglobabilità ” dell'uno nell'altro).