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comma 1: il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (1).
comma 2: fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra (2) e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
modifica introdotta dal D.L. 112/08 convertito con modificazioni in L. 133/08. A questa nuova regola della media nei 14 giorni, comunque prevista dalla Direttiva CE, possono essere apportate modifiche dalla contrattazione collettiva, ai sensi del comma 2, lett. d). Non sono previsti limiti tipologici, ma solo il rispetto dell'art. 17, comma 4 (riposi compensativi o alternativamente, per i casi eccezionali misure adeguate di protezione).
il comma 2 prevede alcune eccezioni che non richiedono deroga contrattuale. Con il D.L. n. 112/2008, ai cambi squadra (già previsto anche dalla Dir. CE) è stato aggiunto anche il cambio turno