Prima pagina | « Indietro | Pagina successiva » | Ultima pagina | Graphics
Pertanto:
Pertanto:
il D.Lgs. n°66/2003 attribuisce all'autonomia collettiva il compito di stabilire la durata massima dell'orario di lavoro (comma 1) e si riserva esclusivamente di indicare il limite invalicabile di prestazione lavorativa settimanale, fissandola in 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario (comma 2). Tale limite non si deve, tuttavia, intendere come riferito a ciascuna singola settimana, ma come media calcolata in un arco temporale non superiore a quattro mesi (comma 3). Il periodo quadrimestrale entro cui calcolare la media può essere elevato dai CCL fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi se sussistano ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione di lavoro, che devono essere adeguatamente esplicitate negli stessi contratti collettivi (comma 4).