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comma 1 : l'orario normale di lavoro č fissato in 40 ore settimanali.
comma 1 : l'orario normale di lavoro č fissato in 40 ore settimanali.
L'ordinamento non interviene in tema orario di lavoro giornaliero.
L'orario massimo di lavoro giornaliero di cui all'art. 36 Cost. (āla durata massima della giornata lavorativa č stabilita dalla leggeā) si deduce per differenza da quanto stabilito successivamente all'art. 7 c.1 del D.Lgs. n°66 (riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive); quindi la durata massima della giornata lavorativa č pari a 13 ore (o meglio 12 ore e 50 min. se si scomputa la pausa giornaliera minima di dieci minuti prevista dall'art. 8 c.2) .
Tuttavia si possono trovare CCL che regolamentino, quale elemento di miglior favore, l'orario normale giornaliero; ad es. il CCNL Alimentari Artigiani che fissa l'orario di lavoro in 8 ore giornaliere. Ciņ non costituisce, comunque, un ostacolo all'effettuazione di prestazioni lavorative superiori alle 8 ore giornaliere; assume rilevanza, invece, ai fini delle maggiorazioni retributive eventualmente da corrispondere o di altri sistemi compensativi previsti dal medesimo contratto.