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L'art. 18 bis del D.Lgs. n°66/2003 prevedeva, essenzialmente, un sistema di sanzioni strettamente proporzionale al numero dei lavoratori interessati dalla violazione. L'art. 7 della L. n°183/2010, opera un “restyling” dell'apparato sanzionatorio in materia di orario di lavoro già iniziato con la legge n. 133/2008, secondo un principio che punisce, da un punto di vista amministrativo, le violazioni secondo “fasce predeterminate”.
L'art. 18 bis del D.Lgs. n°66/2003 prevedeva, essenzialmente, un sistema di sanzioni strettamente proporzionale al numero dei lavoratori interessati dalla violazione. L'art. 7 della L. n°183/2010, opera un “restyling” dell'apparato sanzionatorio in materia di orario di lavoro già iniziato con la legge n. 133/2008, secondo un principio che punisce, da un punto di vista amministrativo, le violazioni secondo “fasce predeterminate”.
L'attenzione del Legislatore del 2010 si concentra fondamentalmente su quattro violazioni:
quella relativa alla durata massima dell'orario di lavoro;
quella concernente il riposo giornaliero;
quella sui riposi settimanali;
quella riguardante il godimento delle ferie annuali.
Un discorso a parte riguarda la deroga per i lavoratori a bordo delle navi mercantili che effettuano viaggi di breve durata o sono addetti ai lavori portuali per la quale l'art. 2 dell'art. 7, modificativo dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n°271/1999, affida alle parti sociali un compito prima deputato al Ministero del Lavoro.