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2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricitĂ , di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non puň essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attivitĂ di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivitĂ , e in particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attivitĂ discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attivitĂ connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolaritĂ del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;