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Deroghe ed Esenzioni
Deroghe ed Esenzioni
Il D.Lgs. n°66, all'art. 17 commi 5 e 6, prevede, inoltre, delle vere e proprie esenzioni dall'ambito di applicazione degli artt. 12 e 13 relativi all'organizzazione e alla durata del lavoro notturno, per una serie di lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro non è misurata o predeterminata né può essere determinata dai lavoratori stessi:
dirigenti, personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi poteri di decisione autonomo;
manodopera familiare;
lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio o di telelavoro;
personale mobile (limitatamente alla durata) con l'esclusione di quello dipendente da aziende autoferrotranviarie per il quale si applica la normativa speciale tuttora vigente di cui al Regio D.L. 2328/1923 e alla L. 138/1958.
Naturalmente, tutto ciò è possibile sempre nel rispetto – da parte del datore di lavoro – dei principi generali di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.