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LA DISCIPLINA DELLE FERIE NEL D.LGS. n.66/2003
LA DISCIPLINA DELLE FERIE NEL D.LGS. n.66/2003
Il D.Lgs. n°66. al comma 1 dell'art. 10, conferma i caratteri della retribuzione e dell'annualità delle ferie.
Dispone, inoltre, che “salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”, delineando così le altre caratteristiche delle ferie annuali che sono:
la durata obbligatoria di quattro settimane annuali;
il godimento di due settimane entro l'anno di maturazione;
il godimento consecutivo, su richiesta del lavoratore, delle due settimane infra-annuali;
lo slittamento della fruizione delle restanti due settimane entro il diciottesimo mese dall'anno di maturazione.
Tuttavia, fa salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di lavoratori nei cui confronti non si applica il D.Lgs. N°66/2003.
ATTENZIONE: Un carattere delle ferie annuali che l'autonomia collettiva non puň sicuramente derogare č la loro durata minima, fissata in quattro settimane.