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Le ispezioni del lavoro nelle aziende di autotrasporto comportano, per i funzionari incaricati, l'accertamento dei tempi di guida e di lavoro disciplinati dal Regolamento CE n.561/06, relativo ai tempi di guida, e dal D.Lgs. n.234/07, relativo all'orario di lavoro. Il D.Lgs. n.234/07 è complementare al Regolamento n. 561/06.
Le due normative, pur sovrapponendosi, vanno combinate e coordinate per definire i limiti alla durata del lavoro del conducente: infatti, le sanzioni previste dall'art.9 del D.Lgs. n.234/07 vanno ad aggiungersi, e non a sostituire, alle ipotesi illecite previste dal Regolamento CE n. 561/06 ed ai relativi precetti previsti dal D.Lgs. n.285/92 (Codice della Strada), come modificato dalla L. 120/10, per le violazioni del Reg. n.561/06. La stessa fattispecie violata potrebbe essere sanzionabile da entrambe le normative; in caso di conflitto di norme, prevarrebbe la norma del Reg. 561. Infine, nel D.Lgs. n.234 il destinatario dei precetti sanzionatori è il datore di lavoro, mentre nel Reg. n.561 principale destinatario è il conducente, il quale può mettere a repentaglio la sicurezza nelle operazioni di trasporto.