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ORARIO DI LAVORO
ORARIO DI LAVORO
NON rientrano nell'orario di lavoro le interruzioni della guida (art. 7 Regolamento CE n. 561/2006), i riposi intermedi, i periodi di riposo e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità . Questi ultimi sono i periodi durante i quali il lavoratore mobile, pur non essendo obbligato a rimanere sul posto di lavoro, deve essere pronto a rispondere ad eventuali chiamate. Si tratta, ad esempio, dei periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo a bordo di una nave traghetto o di un treno, o ancora, i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti ai divieti di circolazione. Nel caso di lavoratori mobili che guidano in squadre, rientra nell'ambito dei periodi di disponibilità , il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo. Si precisa, inoltre, che tali periodi per essere considerati tali, anche in riferimento alla loro probabile durata, devono essere comunicati prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le disposizioni generali negoziate tra le parti sociali (1).
D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, art. 3, comma 1° lett. b), punto n. 1