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SFERA di APPLICAZIONE
SFERA di APPLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.n. 234/2007 le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti si applicano, rispettivamente:
dal 1º gennaio 2008 ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada (comma 1), contemplate dal Regolamento Ce n. 561/2006 del 15 marzo 2006. relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada in vigore dall'11 aprile 2007, oppure, in difetto, dall'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). Ai sensi del Decreto in esame, s'intende poi per lavoratore mobile âun lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terziâ (lett. d);