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Sanzioni per violazioni commesse dopo il 13 agosto 2010: L.120/2010
Sanzioni per violazioni commesse dopo il 13 agosto 2010: L.120/2010
Per l'IMPRESA, invece, che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Reg. CE n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 307 a Euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato (Art. 174, comma 14, D. Lgs. 285/1992).
E' opportuno evidenziare come nell'attuale testo normativo dell'art. 174, cosi come novellato, non è stata richiamata, per un probabile refuso, la violazione inerente il mancato rispetto del riposo settimanale, ipotesi espressamente prevista dal Reg. CE n. 561/2006. Si attendono, a tal fine, chiarimenti dal Ministero del Lavoro.