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RIPOSI GIORNALIERI
RIPOSI GIORNALIERI
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto; ciò è possibile fino ad un massimo di tre volte tra due periodi di riposo settimanale (1).
In caso di multi presenza, cioè a bordo del veicolo sono presenti almeno due conducenti, i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale (art. 8 par. 5).
Il periodo di riposo giornaliero deve essere completato (non semplicemente iniziato) entro la scadenza della ventiquattresima ora dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale.