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Il Contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato con la forma scritta, ma soltanto “ad probationem”, non “ad substantiam”; in mancanza della forma scritta, infatti, č ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'art. 2725 c.c.. In difetto di prova, in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore, potrĂ  essere, quindi, dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata (art. 8 c.1 D.Lgs.n°61/00).