Limiti all'installazione dell'antenna televisiva nei condomini
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9393/2005) ha stabilito che il diritto del singolo condomino di installare l'antenna di ricezione televisiva sulla proprietā comune o esclusiva di altri condomini "deve intendersi condizionato alla impossibilitā per gli utenti dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri". Con questa decisione la Corte ha accolto la domanda del proprietario di un appartamento condominiale che si era visto posizionare l'antenna sulla sua proprietā da parte di un altro condomino.