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sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei
casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi
del presente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non
completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di
disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero
possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori
coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti
dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto
tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma
155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per
cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le
successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con
accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere
destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni
d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La
disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato. 412. Al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo degli strumenti
di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi
di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle
entrate per accogliere le richieste di ammissione
all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione,
non accolte per insufficienza di disponibilita'"; b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i
seguenti: "Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso
alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni,
le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle
entrate. In tal caso l'istanza e' completata, a pena di decadenza,
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