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di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005; f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi
in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di
attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui
all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005. 281. L'accesso al concorso di cui al comma 279 e' altresi'
subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto
registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica
degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5
per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005 un
incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o superiore al
200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione
interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle
finanze, ovvero all'integrazione di accordi gia' sottoscritti ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale
2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza. 282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere e' vietato sospendere le
attivita' di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti,
operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto
dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i
casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni e'
legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza
semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. (20)
283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita la
Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui
sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di
informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del
Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di
linee-guida per la fissazione di criteri di priorita' di
appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo
dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni,
nonche' di promozione di analoghi organismi a livello regionale e
aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute e' fissata la
composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di
esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale
e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di
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