|
locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo
restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico,
il farmacista non e' responsabile della mancata rispondenza del
codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti"; d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. Fuori dai
casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi
disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di
responsabilita', anche amministrativa o penale, solo previo
riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono
tratti". 277. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione
non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio,
nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006,
si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente
normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto
l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed
i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e
delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte". 278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della
spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre
lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' incrementato di 1.000 milioni di euro annui
limitatamente all'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo e'
da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalita' concessive
definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le
regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti
all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della
spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo. 279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma
3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2002, 2003 e 2004. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006. L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato e' subordinata
all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura
del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni. 280. L'accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra
tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
... Pagina Precedente Pagina Seguente |