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disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi". 231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei
giudizi di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti per fatti
commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di
appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito
mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza. 232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio,
sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta
e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non
superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di
primo grado, stabilendo il termine per il versamento. 233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla
data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria
della sezione di appello. 234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al
rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, e' autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008. 235. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78. Per
ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni
e potenziare le strutture di supporto e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro dall'anno 2006. 236. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio
2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005,
n. 37, le parole: ", per l'anno 2005," sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dal 2005". 237. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con
contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. 238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, puo' continuare ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro. 239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della
magistratura amministrativa nonche' i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL gia'
prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a
carico dei bilanci degli enti predetti. 240. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) puo' continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre
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