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e' incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro. 19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000
euro, a decorrere dall'anno 2006. 20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al
fine di assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, le
autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte
del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica
alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese
in annualita' ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati
nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonche' a quelli
concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i
fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e
608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un
fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel
corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione
iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti
come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente
comma. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti per la registrazione. 21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del
bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso
dello stato di previsione del Ministero ovvero ai singoli programmi,
sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di
spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via
temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o
dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli
di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonche' spese relative agli interessi, alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno
e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e' disposta su
segnalazione del servizio di controllo interno quando, con
riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed
al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione
dell'attivita' non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro e' comunicato, anche con evidenze
informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne da'
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il
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