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medesime. 607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla
presente legge. 608. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell'allegato 2 alla presente legge. 609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato. 610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. 612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con L. 23 febbraio
2006, n. 51, ha stabilito che "la disposizione di cui al comma 337
del presente articolo e' specificata nel senso che la stessa si
applica al periodo di imposta 2005; conseguentemente il decreto di
cui al comma 340 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui
al primo periodo del medesimo comma". ---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto che "ai fini della regolarita' contributiva le
disposizioni contenute al comma 553 del presente articolo, sono
sospese fino al 31 luglio 2006". Ha inoltre disposto che la modifica al comma 369 "si applica nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 372 del presente
articolo". La modifica di cui al comma 131 del presente articolo entra in vigore
il 12/1/2006. ---------------
AGGIORNAMENTO (10)
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