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amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte
delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da
quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o
in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio; e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) e' preclusa all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore
della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione
o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo
di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i
congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio". 544. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono
inseriti i seguenti: "9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che
non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, e' disposta la confisca ai
sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione
degli apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal
provvedimento stesso. 9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e'
presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al
luogo in cui e' stata commessa la violazione. Per le violazioni
previste dal comma 9 il rapporto e' presentato al direttore
dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato competente per territorio. 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene
pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla
legge 7 febbraio 1951, n. 168". 545. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: "10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di
licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o
autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e,
in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco
competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi
provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari
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