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Data: 31/03/2010 10:00:00 - Autore: Elisa Barsotti Solo in tal caso esso assume valore confessorio ex art. 2735 cc e sarà idoneo a fare piena prova della veridicità dei fatti sfavorevoli come risultanti da colui che ha reso la dichiarazione. Se invece uno dei conducenti sottoscrive un C.I.D. in bianco, non compilato in tutti i suoi elementi o non lo sottoscrive affatto, esso perde valore di prova legale, degradando a semplice argomento di prova ex art. 116 cpc ed il giudice non sarà tenuto a ritenere veri i fatti in esso dichiarati. Ha precisato la Corte che tale principio debba trovare applicazione, non solo nei confronti degli altri coobbligati solidali, in base al principio generale in tema di obbligazioni solidali, per il quale un fatto sfavorevole al condebitore non è opponibile agli altri, ma anche nei confronti dello stesso autore delle dichiarazioni.
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