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Data: 08/10/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21271/2009) ha stabilito che devono pagare il ticket i disabili che parcheggiano nelle strisce blu e ciò anche se non hanno trovato posto negli spazi loro riservati.
Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che (
) gli artt. 188, comma 3, c.d.s. e 11, comma 1, d.P.R. n. 503/1996, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente; l'obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall'art. 4, comma 4, lett. d), c.d.s. (per il quale l'ente proprietario della strada può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli') che li considera alternativi.
La Corte ha poi affermato che né ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità anziché onerosità come per gli altri utenti della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità piuttosto che dalla gratuità del posto dove sostare; sicché, anche in caso di disponibilità dei posti riservati ai sensi dell'art. 11, comma 5, d.P.R. n. 503/1996, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.
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