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Data: 23/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16456/2009) ha precisato che l'Avvocato che è stato sospeso dal Consiglio dell'Ordine non ha diritto a richiedere il risarcimento e ciò anche dinanzi a una sentenza di assoluzione penale.
Nel caso di specie, infatti la Corte ha osservato che la dolorosa e lunga vicenda in cui quest'ultimo è stato travolto e la riconosciuta ingiustizia della iniziativa penale a suo carico non sono, dunque, ragioni valide per fondare il giudizio di responsabilità risarcitoria a carico del Consiglio e dei suoi componenti. Insomma, l'(
) non può pretendere che questi ultimi effettuassero in sede meramente cautelare (e, dunque, senza emettere alcun addebito di comportamenti deontologicamente rilevanti) quella serie di accertamenti che furono successivamente e nel tempo svolti a suo favore dal giudice penale. Ne il ricorrente può fondatamente sostenere la sua pretesa risarcitoria in base ad una sorta di automatica conseguenza dell'annullamento del provvedimento da parte del CNF. A tal riguardo vale, infatti, la medesima considerazione (
) circa l'insufficienza a fondare il giudizio di responsabilità della P.A. sul mero annullamento del provvedimento amministrativo in sede giurisdizionale.
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