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Data: 17/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 28553/2009) ha stabilito che il dirigente che mobbizza i suoi sottoposti va incontro alla sospensione dall'incarico.
Nel caso di specie la Corte, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado inflitta a un dirigente della PA reo' di aver mobbizzato i suoi dipendenti, ha rilevato che il Tribunale ha affrontato sia il tema della legittimità o non dei procedimenti disciplinari riconducibili all'indagato, di cui ha rimarcato l'inconferenza valutativa con il confronto della giurisprudenza di questa Corte regolatrice (
), sia la lineare riconducibilità sostanziale e non solo formale (in virtù della sua carica aziendale) (
) dei contegni prevaricatori attuati nei confronti di numerosi dipendenti (
).
Il Tribunale ha offerto prosegue la Corte -, infatti, una indiretta risposta ai rilievi formali del consulente sulla formazione dei collegi di valutazione della significatività medico diagnostica degli episodi di mobbing, per il semplice motivo che la solidità del quadro indiziario è stata apprezzata in particolar modo in base alle dichiarazioni dei singoli lavoratori (
) raggiunti da comportamenti di mobbing (richiami, censure, procedimenti disciplinari, mansioni ridotte, ecc.).
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