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Data: 11/08/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 28234/2009) ha stabilito che occorre la motivazione del provvedimento che disponga la sospensione della patente se il periodo imposto supera il minimo previsto dalla legge per l'infrazione contestata.
Osservano infatti i Giudici del Palazzaccio che quando (
) è indicata una durata di sospensione della patente non coincidente con il limite temporale minimo o in misura assai prossima a questo, la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria va motivata, facendo riferimento ai parametri di valutazione richiamati. La motivazione è obbligatoria pure nella sentenza di patteggiamento (
).
Nell'impianto motivazionale della sentenza, si legge inoltre che la sentenza applicativa di pena per il reato di gareggiare in velocità con veicoli a motore deve irrogare pure la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un anno e a tre mesi, ai sensi dell'art. 9 ter D.L.vo 285/1992. La sospensione della patente di guida va disposta come effetto necessario ed automatico della sentenza di patteggiamento entro i limiti minimo e massimo indicati, secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada, prescindendo dalla previsione o meno della sanzione amministrativa accessoria e della sua durata nella proposta di patteggiamento. Tale principio è stato ribadito da sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione emessa (
) e, prosegue la Corte nel caso di specie, il ricorrente non contesta l'applicazione in sé della sanzione amministrativa accessoria, ma la relativa durata ritenuta eccessiva.
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