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Data: 09/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi Infine prosegue la Corte-, ha un potere di integrare o modificare precedente avvisi di rettifica o di accertamento. La previsione contenuta nell'art'art. 57, comma 3, del d.p.r. n. 633/72 secondo la quale le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati entro i termini di decadenza previsti dalla legge, mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi- si ricollega evidentemente solo all'ipotesi nella quale vi sia stato un recupero di imposta, come è desumibile agevolmente dalla lettura del primo comma della norma in esame, che fa riferimento agli articolo 54 e 55. La disciplina dell'art. 57, comma 3, posta a garanzia del contribuente ( ), nega all'Amministrazione il potere di emanare un nuovo avviso di rettifica, o di accertamento, se essa non è venuta a conoscenza di nuovi elementi'. Solo nell'affermativa, l'Amministrazione ha il potere di integrare' o di modificare' (evidentemente in peggio per il contribuente) il precedente avviso. Gli Ermellini hanno quindi concluso che proprio per la peculiarità della fattispecie, a pena di nullità', nel secondo avviso, debbono essere indicati non solo i nuovi elementi, ma anche gli atti o i fatti attraverso i quali i nuovi elementi sono stati acquisiti a conoscenza. |
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