|
|
Data: 03/12/2008 01:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it
Come è noto, l'articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991 prevede che, nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, l'indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi superiore di quella attribuita nella restante parte del Paese.
Con circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, l'Istituto aveva precisato che «per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno la durata della prestazione è rispettivamente prolungata nelle tre ipotesi sopraindicate per ulteriori dodici mesi».
La questione ha peraltro dato luogo, nel tempo, al sorgere di due diversi orientamenti giurisprudenziali, entrambi i quali erano stati fatti propri da diverse sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
Il primo orientamento sostenuto dalle sentenze 27 novembre 2002 n. 16798, 22 ottobre 2003 n. 15822 e 8 luglio 2004 n. 12630 fonda il requisito territoriale sul luogo ove il lavoratore ha svolto la propria attività e si è iscritto, una volta licenziato, nelle liste di mobilità.
Il secondo orientamento (fatto proprio dalla sentenza 9 febbraio 2004, n. 2409) riteneva invece che si dovesse far riferimento al luogo ove ha sede l'impresa che riduce il personale e nel quale è stata attivata la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991.
|
|