|
|
Data: 08/09/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 21365/2008, ha stabilito che "ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso; tale la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, può essere superata quando si sostenga la riconducibilità delle prestazioni ad un rapporto diverso (non di lavoro subordinato) istituito affectionis vel benevolentiae causa, con la correlativa gratuità della stessa attività - solo con una prova rigorosa del contenuto di tale diversa relazione tra le parti". |
|